13 Gen FONDO GASPARINI: SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA
Il disegno di legge di Bilancio 2022 prolunga fino alla fine del prossimo anno la disciplina derogatoria del Fondo Gasparrini. Per tutto il 2022, quindi, potranno richiedere la sospensione delle rate su mutui prima casa, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e le cooperative edilizie a proprietà indivisa. Fino al 31 dicembre 2022, inoltre, è consentito l’accesso al Fondo anche ai soggetti con ISEE superiore a 30.000 euro e ai mutui di importo non superiore a 400.000 euro. La Manovra non prevede invece, almeno al momento, un’ulteriore proroga né del termine di validità della procedura veloce né del termine per avvalersi della moratoria per i mutui in ammortamento da meno di un anno. Durante il periodo di sospensione la banca calcola gli interessi al tasso contrattuale vigente, sull’importo del debito residuo al momento della sospensione. Alla ripresa dell’ammortamento il 50% della somma degli interessi maturati durante la sospensione sarà coperto dal Fondo, mentre il restante 50% resta a carico del mutuatario. 244 del 2007, il Fondo Gasparrini è lo strumento che permette ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, con un tetto massimo di 250mila euro, in caso di difficoltà economica, di presentare domanda per la sospensione delle rate per un periodo massimo complessivo di 18 mesi. FONDO DI SOLIDARIETA’ GASPARRINI Che cos’è E’ un fondo istituito per offrire aiuto a tutte le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà, a causa della perdita del lavoro o dell’insorgenza di condizioni di non autosufficienza o della morte di un componente del nucleo familiare. Il Fondo finanzia la sospensione delle rate dei contratti di mutuo per l’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. Come funziona Il consumatore deve presentare domanda di sospensione del mutuo alla banca che ha erogato il mutuo, compilando l’apposito modello, disponibile sia sul sito web http://www.dt.tesoro.it/it/doc_hp/fondomutuipc.html che su quello della Consap, che gestisce il Fondo stesso. Alla domanda, che deve indicare il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, deve essere allegata, oltre all’attestazione ISEE rilasciata da un soggetto abilitato, la documentazione (indicata nel modello) idonea a dimostrare l’accadimento dell’evento richiesto come requisito. La banca, dopo aver effettuato gli adempimenti di propria competenza, inoltra l’istanza alla Consap, che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. La banca, acquisito il nulla osta della Consap, comunica all’interessato la sospensione dell’ammortamento del mutuo. Sono esclusi i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: − ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato; − fruizione di agevolazioni pubbliche; − mutui per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della legge n. 244/2007, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso. A chi rivolgersi Per ulteriori approfondimenti sui requisiti di accesso al Fondo Gasparrini, è possibile consultare il sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro