27 Ago TRANSITORIETA
Secondo quanto previsto dallarticolo 5, L. n. 431/1998 è ammessa la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore rispetto ai limiti previsti dalla suddetta legge al fine di soddisfare particolari esigenze delle parti (comma 1), rinviando per la definizione di condizioni e modalità ad apposito Decreto ministeriale.
È utile ricordare che, in virtù dellarticolo 1, comma 4 (parte finale), del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 marzo 2006:
In ogni comune le parti possono comunque stipulare, indipendentemente dalle esigenze individuate negli accordi tra le associazioni di proprietari ed inquilini, contratti di locazione di natura transitoria per soddisfare qualsiasi esigenza specifica, espressamente indicata in contratto, del locatore o di un suo familiare ovvero del conduttore o di un suo familiare, collegata ad un evento certo a data prefissata.
Dal punto di vista pratico alcune ipotesi di transitorietà che legittimano tale tipologia contrattuale possono essere ad esempio:
il trasferimento temporaneo per lavoro;
il rientro dopo un periodo dallestero;
la separazione dal proprio coniuge;
lassistenza a familiari che necessitano di particolari cure o assistenza;
lassunzione con la stipula di contratti di lavoro a termine;
leffettuazione di stage di lavoro;
linutilizzabilità temporanea della propria abitazione per eventi atmosferici o lesigenza di eseguire opere di restauro o ristrutturazione.
Dal punto di vista civilistico, un contratto transitorio per legge ha una durata minima di un mese e una durata massima di 18 mesi.
La stipula di tale tipologia contrattuale è ammessa e può essere stipulato esclusivamente solo dopo aver dichiarato lesigenza transitoria del conduttore e/o del proprietario che deve necessariamente deve essere riportata nel contratto.
L’esigenza della transitorietà dovrà essere provata con apposita documentazione che dovrà essere allegata al contratto .
Nulla vieta alle parti contrattuali di stipulare un contratto avente una durata inferiore alla minima prevista (1 mese) o superiore a quella massima sopra indicata (18 mesi), tuttavia, le conseguenze che generano tali scelte sono rispettivamente:
nel caso di una durata inferiore al mese, tale clausola risulta nulla e trova applicazione automaticamente la durata minima di un mese;
nel caso, invece, di una durata superiore alla massima consentita, anche in tal caso la clausola è da considerarsi nulla con la riconduzione alla durata massima consentita pari a 18 mesi.
Se il proprietario avrà necessità di ritornare in possesso dellimmobile sarà obbligato a comunicare la disdetta prima della scadenza del contratto.
Nel caso la comunicazione di disdetta non venisse inviata, o le condizioni che determinavano la durata breve di tale contratto mutassero, il contratto sarebbe automaticamente cambiato da transitorio ad un contratto che avrà una durata di 4 anni più 4 anni.
Nel caso in cui il locatore alla scadenza del contratto, manifesta lintenzione di adibire il fabbricato per un determinato uso ma non lo utilizza entro i sei mesi, il conduttore potrà cambiare il contratto in essere con un contratto di durata 4 anni più 4.
Con riferimento alla mancata documentazione della condizione di transitorietà si segnala che la Corte di Cassazione con la sentenza del 20 febbraio 2014 n. 4075 ha stabilito che se le esigenze di natura transitoria non sono documentate, la locazione si trasforma in ordinaria. Nel caso di specie, il locatore proponeva ricorso per cassazione, deducendo specificamente che non si erano considerate le seguenti circostanze:
nel contratto, in relazione alle esigenze di natura transitoria, era riportata la precisa, espressa ed esclusiva indicazione in tal senso;
non era stata fornita prova, da parte del conduttore, del fatto che il locatore fosse a conoscenza dellinesistenza delle esigenze di natura transitoria dedotte dal conduttore stesso.
La Suprema Corte, nel rigettare entrambi i motivi, ribadisce, in primo luogo, che nel vigore della L. 9 dicembre 1998 n. 431 , lammissibilità della stipulazione di un contratto di locazione ad uso transitorio di durata inferiore a quella minima stabilita in via ordinaria non è incondizionata ma deve essere in linea con il disposto dellart. 5 della legge stessa, il quale demanda alla normazione secondaria di cui al comma 2 dellart. 4 della stessa legge (ossia il D.M. 30.12.2002) la definizione delle condizioni e delle modalità necessarie per la conclusione di validi ed efficaci contratti locativi di natura transitoria. I giudici di legittimità rilevano quindi Non sono le parti a decidere se e quando poter ricorrere alla tipologia del contratto transitorio ma è il decreto ministeriale emanato ai sensi della predetta legge a fissare le modalità ed i presupposti, sussistendo i quali è consentito ai contraenti il ricorso al contratto di durata più breve rispetto alla disciplina ordinaria. Sulla scorta di tali osservazioni, ne discende che, per aversi un valido ed efficace contratto locativo di natura transitoria, a norma del combinato disposto di cui allarticolo 5 n. 431/1998 e dellarticolo 2 D.M. 30.12.2002, devono ricorrere le seguenti condizioni:
la previsione di una specifica clausola contrattuale che individui lesigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore;
lallegazione, al contratto, di unapposita documentazione atta a provare la suddetta esigenza;
la conferma, da parte dei contraenti, del permanere di essa, tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine.
Nel caso di specie, non è stata considerata sufficiente la generica e non documentata menzione di una mera probabilità del trasferimento del conduttore in altra sede di lavoro, la cui gratuità è sottolineata dalla immutata e immotivata reiterazione nel tempo.
Esigenze del locatore che giustificano la temporaneità della locazione:
I motivi che possono interessare il locatore sono principalmente legati ad esigenze abitative o lavorative sue o di un suo familiare, oppure per motivi di ristrutturazione, ma vediamoli singolarmente.
1) Necessità di utilizzare limmobile per esigenze abitative sue o di un suo familiare
Ad esempio un figlio che raggiunta la maggior età e lindipendenza economica voglia andare a vivere da solo, oppure in caso di separazione dal coniuge, il proprietario ha la necessità di riappropriarsi del suo immobile per andarci a vivere. Altro esempio potrebbe essere lesatto contrario decide di sposarsi per cui avrà necessità di abitare lappartamento.
2) Esigenze lavorative
Nel caso lazienda in cui lavora decida di trasferirlo fuori sede per un determinato periodo di tempo, oppure può essere il caso delle forze dellordine che raggiunta letà pensionabile devono lasciare lalloggio di servizio.
3)Destinare limmobile da abitazione propria o di un familiare per ragioni di studio o di lavoro.
Questo caso si può avere solo per un immobile in altro comune rispetto a quello di residenza, ad esempio un figlio che va all università fuori sede, oppure trova lavoro nel Comune dove risiede limmobile o in zona limitrofe.
4) Il proprietario destina limmobile per lesercizio di attività propria o di un suo familiare.
Ad esempio studio tecnico o ufficio, comunque legato ad attività lavorativa e/o professionale.
5) lavori di ristrutturazione
il locatore può affittare per breve tempo, se nellimmobile o nellunità di cui fa parte, sono stati deliberati lavori di ristrutturazione che impediscano il normale vivere nellimmobile. In questo caso il proprietario o chi per lui deve aver fatto richiesta di concessioni o autorizzazioni edilizie.
6) Qualsiasi altro motivo valido e documentato
purché collegato ad una circostanza temporanea che il proprietario conosce già al momento della sottoscrizione del contratto e di durata uguale o inferiore ai 18 mesi.
N.B qualsiasi sia il motivo per cui si richiede un contratto di locazione di durata breve deve essere conosciuta già dal momento della sottoscrizione del contratto.
Precauzioni da adottare
La settimana scorsa vi ho detto che il contratto transitorio non necessita di disdetta, però se la transitorietà è data da motivazione del locatore, questo deve confermare al conduttore la scadenza del contratto. Il locatore a differenza del conduttore non ha lobbligo di documentare la necessità ma ha lobbligo di confermare il verificarsi della clausola. Deve pertanto inviare una raccomandata all’inquilino confermando la clausola transitoria. In caso contrario il contratto si rinnova trasformandosi in contratto libero 4+4.
Il locatore che comunica la scadenza del contratto per i motivi espressi dalla clausola contrattuale, deve entro 6 mesi adibire limmobile alluso dichiarato. In caso contrario il conduttore uscente può chiedere un risarcimento danni pari a 36 mensilità del canone pagato o il ripristino del contratto.