05 Gen DENARO CONTANTE
Limiti all’uso del contante Il decreto fiscale 2019 prevede la progressiva riduzione della soglia per l’uso del contante che, dall’importo di 3000 euro, è destinata a raggiungere 1.000 euro dal 1° gennaio 2022. La soglia è passata da 3.000 a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 ed è passata a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022. Da tale abbassamento sono escluse (articolo 5-quater del decreto-legge n. 146 del 2021) le negoziazioni a pronti di mezzi di pagamento in valuta, per cui la soglia è pari a 3.000 euro. L’articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007 (in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo) prevede il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore per somme maggiori o uguali a 3.000 euro. Tale soglia è stata così modificata dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 898). In precedenza il D.L. n. 201 del 2011 aveva ridotto il limite a 1.000 euro. La soglia di 3.000 euro è prevista anche per le attività svolte dai cambiavalute con i clienti (il precedente limite, previsto dal decreto legislativo n. 169 del 2012, era di 2.500 euro). Sono previsti dei casi che derogano al generale divieto di utilizzo del contante per un importo pari o superiore a 3.000 euro: gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo possono vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 10.000 euro in contanti, utilizzando un’apposita procedura (il limite, previsto dall’articolo 3, del D.L. 16/2012, è stato abbassato da 15.000 a 10.000 euro dal D.Lgs. n. 90 del 2017); per il servizio di money transfer (rimessa di denaro) la soglia è invece fissata a 1.000 euro (art. 49, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007) ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI Gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a euro 1.000 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Le banche, nel rispetto delle vigenti disposizioni, rilasciano i moduli di assegno bancari e gli assegni circolari muniti della clausola di non trasferibilità. Il Cliente può tuttavia richiedere per iscritto il rilascio in forma libera di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzare in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a euro 1.000 (vale a dire fino a euro 999,99). Per ciascun modulo di assegno bancario e per ogni assegno circolare emesso in forma libera, il richiedente dovrà corrispondere la somma di euro 1,50 a titolo di imposta di bollo. Gli assegni bancari e postali, emessi all’ordine del traente (c.d. assegni a “me medesimo” o “mio proprio”) possono essere girati unicamente per l’incasso a una Banca o altri istituti abilitati e ciò a prescindere dall’importo recato dagli stessi. La deroga dei 15 mila euro per i turisti stranieri I pagamenti in contanti sono dunque possibili solo fino a 999 euro e 95 centesimi: questo perché dal primo gennaio 2018 l’importo da pagare deve essere sempre arrotondato per eccesso o per difetto ai 5 centesimi più vicini all’importo richiesto. Il tetto, però, vale solo per i cittadini italiani. Per gli stranieri, infatti, che vengono in Italia per turismo e spendono denaro sul nostro territorio, è prevista una deroga (legge 44/2012). Per loro, il limite per il trasferimento di denaro in contante è di 15 mila euro, purché non siano, appunto, cittadini italiani e non risiedano nel nostro Paese. Spetta poi al venditore comunicare all’agenzia delle Entrate che è stata applicata la deroga e l’obbligo di depositare entro 24 ore l’incasso.